Il caso affrontato dalla Corte di Appello di Venezia riguarda l’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso l’Ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva riconosciuto al ricorrente/appellato, di nazionalità gambiana, il diritto alla protezione umanitaria.

La Corte di Appello di Venezia accoglie l’eccezione preliminare formulata dall’appellato (che, nel costituirsi, propone appello incidentale chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria) ritenendo inammissibile l’appello del Ministero per violazione dell’art. 342, nn. 1 e 2 c.p.c. “non contenendo l’indicazione delle parti del provvedimento oggetto di impugnazione, né l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione”. Il Ministero, infatti, nel proprio atto di appello aveva fatto riferimento alla vicenda di un cittadino di altra nazionalità rispetto a quella dell’appellato e aveva riportato stralci di un’Ordinanza che, all’evidenza, non era quella oggetto di gravame. L’inammissibilità dell’appello principale travolge anche l’efficacia dell’appello incidentale rispetto al quale, pertanto, la Corte non entra nel merito. Nota dolente riguarda, da un lato, la compensazione delle spese di lite e, dall’altro, la condanna, a carico di parte appellante incidentale, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Ringraziamo l’avv. Massimo Biolo del Foro di Venezia per la condivisione.

Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 1313/2020