Il Tribunale, con Decreto del 4.06.2020, accoglie la domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria avanzata da un cittadino gambiano che aveva impugnato il rigetto della sua domanda di protezione reiterata. Il Tribunale, dopo aver ritenuto applicabile la normativa antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, giacchè la domanda era stata presentata il 4.07.2018, anche se il modello C3 era stato compilato solo successivamente, ritiene di dover valorizzare la documentazione relativa all’attività lavorativa. Quest’ultima, infatti, è da considerarsi elemento “nuovo” che, sebbene irrilevante ai fini del riconoscimento delle due forme di protezione internazionale sopra richiamate, può essere valutato, ad avviso del Tribunale, ai fini della tutela umanitaria.

Si ringrazia l’avv. Cinzia Marsili del Foro di Rovereto (TN) per la condivisione.

Tribunale di Venezia, decreto del 04.06.2020