La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze gemelle 29459, 29460 e 29461 del 24 settembre 2019 pubblicate il successivo 13 novembre ha composto il contrasto insorto nella sezione Prima Civile con riguardo all’efficacia retroattiva del DL 113/18 il cui art. 1 ha comportato l’abrogazione della protezione umanitaria (art. 5, co. 6, Dlgs 286/98) e in merito al requisito dell’integrazione sociale quale presupposto per il riconoscimento della medesima protezione.

La decisione in esame, ripercorrendo la natura del principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi (privo di copertura costituzionale a differenza di quanto previsto per la legge penale), e riconosciuto che lo stesso è volto a tutelare non fatti ma diritti, afferma come il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria sorga al momento della formalizzazione della domanda e non già al momento della decisione sulla stessa.

Per tale ragione sarebbe iniquo applicare le nuove disposizioni a richieste di protezione avanzate prima del 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del DL 113/18), tenuto conto che il giudizio sulla protezione internazionale e sulla protezione umanitaria ha natura ricognitiva e non costitutiva.

In tali casi, pertanto, troverà ancora applicazione l’istituto della protezione umanitaria di cui all’art. 5, co. 6, Dlgs 286/98, sebbene poi il titolo di soggiorno dovrà essere rilasciato con le diciture previste dal comma 9 dell’art. 1 del medesimo decreto legge.

Rimane, ora, aperta la questione se termine di discrimine di applicazione della novella legislativa sia la data di formalizzazione della domanda (e cioè la compilazione del modello C3) oppure, ipotesi a parere di chi scrive più corretta e conforme ai principi in subiecta materia, la prima manifestazione di volontà di richiedere la protezione di cui all’art. 3 DPR 21/15.

Per altro verso, la sentenza in esame, nel solco della precedente n. 4455/18, riconosce nell’integrazione sociale del r.a. sul Territorio Nazionale uno dei requisiti apprezzabili ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria nell’idea che il costrutto della norma di cui all’art. 5, co. 6, Dlgs 286/98 escluda una tipizzazione rigida delle fattispecie.

Ai fini del riconoscimento, tuttavia, è pur sempre necessaria non una generica valutazione della condizione del paese di origine e l’attuale emersione da forme di marginalità meramente economica, ma una valutazione comparatistica fra la condizione soggettiva e oggettiva vissuta nel paese di origine in relazione alla nuova creatasi nel paese di accoglienza al fine di cogliere il pregiudizio derivante dall’eventuale rimpatrio.

L’importanza della decisione, tuttavia, si apprezza non solo quanto all’applicabilità della protezione umanitaria per i passato, ma per i risvolti futuri a cui il ragionamento della Corte di Cassazione apre e ciò a considerare che la natura di norma costituzionalmente obbligatoria dell’art. 5, co. 6, Dlgs 286/98 che costituisce diretta attuazione del paradigma costituzionale di cui all’art. 10, co. 3, Cost., rende la sua abrogazione sospetta d’incostituzionalità e, comunque, di contrarietà all’art. 10, co. 2, e 117, co. 1, Cost.

L’intervenuta abrogazione, ove ritenuta legittima, non limita la forza nuovamente espansiva del dettato costituzionale di cui all’art. 10, co. 3, Cost che dovrà trovare applicazione in ragione del noto principio del non refoulement oggi “costretto” nella previsione di cui all’art. 19, co. 1, Dlgs 286/98 e art. 32 Dlgs 25/08, consentendo al richiedente, che versi in condizioni non sussumibili sotto le nuove fattispecie tipiche della protezione speciale, ma doverosamente tutelabili, di accedere alla protezione diretta del cd. asilo costituzionale, stante la diretta operatività del precetto di cui all’art. 10, comma 3, della Costituzione.

L’effetto principale e immediato della decisione coinvolge le domande di protezione avanzate anteriormente alla data del 5 ottobre 2018, scrutinate o scrutinande, sia in sede amministrativa che giudiziale, per le quali, quindi, si impone anche il riesame in via amministrativa, da parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.