Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione riguarda un cittadino ghanese che impugna un decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, il quale, ritenendo non credibile la vicenda personale riferita, aveva escluso che potesse essere riconosciuta alcuna forma di protezione. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, nel quale il ricorrente lamentava il vizio di omessa motivazione, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria non avendo il Tribunale fatto alcun cenno al grado di integrazione raggiunto in Italia ed al pregiudizio che sarebbe derivato in caso di rientro in patria. Con tale pronuncia, viene implicitamente ribadito il principio per cui l’assenza di credibilità del ricorrente con riguardo alla propria vicenda personale non è incompatibile con il riconoscimento della protezione umanitaria.

In tale pronuncia la Corte ritiene, altresì, che il Decreto interministeriale del 4 ottobre 2019, attuativo dell’art. 2 bis del D.lgs. n. 25/2008, nel quale vengono elencati i cosiddetti “paesi di origine sicura”, tra i quali viene collocato il Ghana, non sia applicabile alla protezione umanitaria ma soltanto alle domande di rifugio politico e di protezione sussidiaria.

Si ringrazia l’avv. Maria Monica Bassan del Foro di Padova per la condivisione.

Cass., Sez. I, n. 8593/2020